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Legge 23/12/1999 n. 4891. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero degli affari esteri, per l'anno finanziario 2000, in conformita' dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 5). 2. E' approvato, in termini di competenza e di cassa, il bilancio dell'Istituto agronomico per l'oltremare, per l'anno finanziario 2000, annesso allo stato di previsione del Ministero degli affari esteri (Appendice n. 1). 3. In relazione alle somme affluite all'entrata del bilancio dello Stato per contributi versati da Paesi esteri in applicazione della direttiva 77/486/CEE 4. In relazione alle somme affluite all'entrata del bilancio dell'Istituto agronomico per l'oltremare, per anticipazioni e rimborsi di spese per conto di terzi, nonche' di organismi internazionali o della Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo, il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni all'entrata e alla spesa del suddetto bilancio per l'anno finanziario 2000. 5. Il Ministero degli affari esteri e' autorizzato ad effettuare, previe intese con il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, operazioni in valuta estera non convertibile pari alle disponibilita' esistenti nei conti correnti valuta Tesoro costituiti presso le rappresentanze diplomatiche e gli uffici consolari, ai sensi dell'articolo S della legge 6 febbraio 1985, n. 15, e che risultino intrasferibili per effetto di norme o disposizioni locali. Il relativo controvalore in lire e' acquisito all'entrata del bilancio dello Stato ed e' contestualmente iscritto, sulla base delle indicazioni del Ministero degli affari esteri, alle pertinenti unita' previsionali di base dello stato di previsione del Ministero medesimo per l'anno finanziario 2000, per l'effettuazione di spese relative a fitto di locali e acquisto, manutenzione, ristrutturazione di immobili adibiti a sedi diplomatiche e consolari, a istituti di cultura e di scuole italiane all'estero. 6. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e' autorizzato ad apportare, su proposta del Ministro degli affari esteri, variazioni compensative in termini di competenza e cassa tra i capitoli allocati nelle unita' previsionali di base 3.1.1.0 "Funzionamento" e 3.1.2.1 "Paesi in via di sviluppo" dello stato di previsione del Ministero degli affari esteri, relativamente agli stanziamenti per l'aiuto pubblico allo sviluppo determinati nella Tabella C allegata alla legge finanziaria. Art. 6. Stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione e disposizioni relative 1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero della pubblica istruzione, per l'anno finanziario 2000, in conformita' dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 6). 2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, su proposta del Ministro della pubblica istru- zione, e' autorizzato a ripartire, con propri decreti, le somme iscritte nell'unita' previsionale di base "Fondo contratto per il comparto scuola" di pertinenza del centro di responsabilita' "Personale e affari generali ed amministrativi" dello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione. Art. 7. Stato di previsione del Ministero dell'interno e disposizioni relative 1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero dell'interno, per l'anno finanziario 2000, in conformita' dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 7). 2. Le somme versate dal CONI nell'ambito dell'unita' previsionale di base "Restituzioni, rimborsi, recuperi e concorsi vari" (Entrate extratributarie) di pertinenza del centro di responsabilita' "Protezione civile e servizi antincendi" dello stato di previsione dell'entrata per l'anno 2000 sono riassegnate, con decreti del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, per le spese relative all'educazione fisica, all'attivita' sportiva e alla costruzione, al completamento ed all'adattamento di infrastrutture sportive, concernenti il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, alle unita' previsionali di base "Spese generali di funzionamento" (funzionamento) e "Edilizia di servizio" (investimenti) di pertinenza del centro di responsabilita' "Protezione civile e servizi antincendi" dello stato di previsione del Ministero dell'interno per l'anno finanziario 2000. 3. Nell'elenco n. 1, annesso allo stato di previsione del Ministero dell'interno, sono indicate le spese di pertinenza del centro di responsabilita' "Pubblica sicurezza" per le quali possono effettuarsi, per l'anno finanziario 2000, prelevamenti dal fondo a disposizione di cui all'articolo 1 della legge 12 dicembre 1969, n. 1001, iscritto nell'unita' previsionale di base "Funzionamento". 4. Sono autorizzati l'accertamento e la riscossione, secondo le leggi in vigore, delle entrate del Fondo edifici di culto, nonche' l'impegno e il pagamento delle spese, relative all'anno finanziario 2000, in conformita' degli stati di previsione annessi a quello del Ministero dell'interno (Appendice n. 1). 5. Per gli effetti di cui all'articolo 7 della legge 5 agosto 1978, n. 468, sono considerate spese obbligatorie e d'ordine del bilancio del Fondo edifici di culto quelle indicate nell'elenco n. 1, annesso al bilancio predetto. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, su proposta del Ministro dell'interno, e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni, in termini di competenza e di cassa, negli stati di previsione dell'entrata e della spesa del Fondo edifici di culto per l'anno finanziario 2000, conseguenti alle somme prelevate dal conto corrente infruttifero di Tesoreria intestato al predetto Fondo, per far fronte alle esigenze derivanti dall'attuazione degli articoli 55 e 69 della legge 20 maggio 1985, n.222. Art. 8. Stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici e disposizioni relative 1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero dei lavori pubblici, per l'anno finanziario 2000, in conformita' dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 8). Art. 9. Stato di previsione del Ministero dei trasporti e della navigazione e disposizioni relative 1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero dei trasporti e della navigazione per l'anno finanziario 2000, in conformita' dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 9). 2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, su proposta del Ministro dei trasporti e della navigazione, le variazioni di competenza e di cassa nello stato di previsione dell'entrata ed in quello del Ministero dei trasporti e della navigazione occorrenti per gli adempimenti previsti dalla legge 6 giugno 1974, n. 298, e successive modificazioni, nonche' dall'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 1994, n. 634, concernente la disciplina dell'utenza del servizio d'informatica del centro elaborazione dati del Dipartimento dei trasporti terrestri. 3. In attuazione della legge 6 agosto 1991, n. 255, il numero massimo dei militari in servizio obbligatorio di leva presso le Capitanerie di porto e' fissato, per l'anno finanziario 2000, in 4.035 unita'. 4. Il numero massimo degli ufficiali piloti di complemento del Corpo delle capitanerie di porto da mantenere in servizio a norma dell'articolo 15 della legge 19 maggio 1986, n. 224, e all'articolo 5 della legge 7 giugno 1990, n. 144, e' stabilito, per l'anno finanziario 2000, in 27 unita'. 5. Il numero massimo degli allievi ufficiali del Corpo delle capitanerie di porto da mantenere alla frequenza dei corsi normali dell'Accademia navale, ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490, per l'anno finanziario 2000, e' fissato in 65 unita'. 6. A norma degli articoli 7 e 8 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196, la forza organica dei militari volontari di truppa in ferma breve e' fissata, per l'anno finanziario 2000, nel numero di 475 unita'. 7. Il numero massimo degli allievi marescialli del Corpo delle capitanerie di porto a norma dell'articolo 11 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196, determinato, per l'anno finanziario 2000, in 120 unita'. 8. Nell'elenco annesso allo stato di previsione del Ministero dei trasporti e della navigazione, riguardante il Corpo delle capitanerie di porto, sono descritte le spese per le quali possono effettuarsi, per l'anno finanziario 2000, i prelevamenti dal fondo a disposizione di cui agli articoli 20 e 44 del testo unico delle disposizioni legislative concernenti l'amministrazione e la contabilita' dei corpi, istituti e stabilimenti militari, approvato con regio decreto 2 febbraio 1928, n. 263, iscritto nell'unita' previsionale di base "Spese generali di funzionamento" (funzionamento) di pertinenza del centro di responsabilita' "Capitanerie di porto" del medesimo stato di previsione. 9. Ai sensi dell'articolo 2 del regolamento per i servizi di cassa e contabilita' delle Capitanerie di porto, approvato con regio decreto 6 febbraio 1933, n. 391, i fondi di qualsiasi provenienza possono essere versati in conto corrente postale dai funzionari delegati. 10. Le disposizioni legislative e regolamentari in vigore presso il Ministero della difesa si applicano, in quanto compatibili, alla gestione dei fondi di pertinenza del centro di responsabilita' "Capitanerie di porto" in relazione alla legge 6 agosto 1991, n. 255. Alle spese per la manutenzione ed esercizio dei mezzi nautici ed aerei e per attrezzature tecniche, materiali ed infrastrutture occorrenti per i servizi tecnici e di sicurezza dei porti e delle caserme, di cui all'unita' previsionale di base "Mezzi operativi e strumentali" (funzionamento) di pertinenza del centro di responsabilita' "Capitanerie di porto" dello stato di previsione del Ministero dei trasporti e della navigazione, si applicano, per l'anno finanziario 2000, le disposizioni contenute nel secondo comma dell'articolo 36 e nell'articolo 61-bis del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni, sulla contabilita' generale dello Stato. 11. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, nello stato di previsione del Ministero dei trasporti e della navigazione per l'anno finanziario 2000, le variazioni di bilancio, in termini di residui, di competenza e di cassa, con- Art. 10. Stato di previsione del Ministero delle comunicazioni e disposizioni relative 1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero delle comunicazioni, per l'anno finanziario 2000, in conformita' dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 10). Art. 11. Stato di previsione del Ministero della difesa e disposizioni relative 1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero della difesa, per l'anno finanziario 2000, in conformita' dell'annesso stato di previsione (Tabella n.11). 2. Il numero massimo dei graduati di leva aiuto specialisti in servizio nell'Esercito, nella Marina militare e nell'Aeronautica militare, e' fissato, per l'anno finanziario 2000, come segue: a) Esercito n. 31.000; b) Marina n. 11.570; c) Aeronautica n. 13.900. 3. Il numero massimo degli ufficiali piloti di complemento dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, da mantenere in servizio a norma dell'articolo 15 della legge 19 maggio 1986, n. 224, e' stabilito, per l'anno finanziario 2000, come segue: a) Esercito n. 55; b) Marina n. 160; c) Aeronautica n. 121. 4. Il numero massimo degli ufficiali di complemento da ammettere alla ferma di cui al primo comma dell'articolo 37 della legge 20 settembre 1980, n. 574, e' stabilito, per l'anno finanziario 2000, come segue: a) Esercito n.360; b) Carabinieri n. 80; c) Marina n. 130; d) Aeronautica n. 150. 5. La forza organica dei graduati e militari di truppa dell'Esercito in ferma volontaria a norma dell'articolo 9, ultimo comma, della legge 10 giugno 1964, n. 447, e' fissata, per l'anno finanziario 2000, in n. 1.750 unita'. |
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